Edilizia, meno lacci sugli interventi paesaggistici

L’autorizzazione paesaggistica versione light esonera prospetti e coperture degli edifici (se di modesta entità). È quanto prevede lo schema di dpr sulla individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 12 del dl 83/2014), che ha superato, con alcuni rilievi, il vaglio del parere del Consiglio di Stato (atto del 30/8/2016), secondo quanto scrive Italia Oggi. La struttura dell’articolato del decreto evidenzia gli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e gli interventi di lieve entità sottoposti a una procedura autorizzatoria semplificata. Il parere di Palazzo Spada si sofferma sui primi, innanzitutto, per formulare una opinione di congruità di massima. In effetti l’esonero dall’autorizzazione deve essere appannaggio degli interventi privi di rilevanza paesaggistica. E questo si verifica, ad esempio, per le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici. Diverso è il caso di altri interventi, per i quali il Consiglio di Stato eccepisce la non rispondenza al criterio della inesistenza di impatto paesaggistico. Il parere — conclude Italia Oggi — si riferisce a quegli interventi che, per definizione, non possono ritenersi irrilevanti ai fini paesaggistici, fra i quali rientrano, sempre per esempio, gli interventi relativi ai prospetti e alle coperture degli edifici.

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